Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di migliorare la qualità della vita e di contribuire a incentivare il benessere psicofisico dei cittadini, la presente legge reca norme per l'istituzione e il riconoscimento della figura professionale di operatore di discipline bionaturali, anche al fine di tutelare l'utenza garantendo una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi.